Consiglio di Stato, Sezione III, 29 maggio 2020
Autore: La Redazione - Pubblicato il 6 giugno 2020
[A] Se alla luce giurisprudenza e della normativa comunitarie debba mantenersi fermo l’esame prioritario del ricorso incidentale finchè il ricorrente principale non contesti la decisione del Giudice che abbia disposto la sua esclusione. [B] Se la stazione appaltante debba dare specifica ed autonoma evidenza alla verifica dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs 50/2016. [C] Sul metodo di selezione del confronto a coppie.
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